|
|
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21. |
1. Identico. |
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine dei direttori e dei vice direttori del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza. | 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza. |
3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante. | 3. Identico. |
4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni. | 4. Identico. |